Come ottenere la CU - Certificazione Unica dei redditi per il Servizio Civile
ATTENZIONE: Come ottenere il CUD per il Servizio Civile
Il servizio civile nazionale, potremmo dire, è quell’esperienza giovanile di un anno di impegno, nel servizio e nella formazione, aderendo a progetto presso un ente, in Italia o all’estero, scelto nei campi dei servizi a persone in situazioni di disagio, dell’educazione, dell’ambiente, storico-artistico, culturale e della protezione civile. Il Servizio Civile Nazionale è la possibilità per i giovani tra i 18 e i 28 anni, di dedicare un anno della loro vita alla solidarietà, un impegno per il bene di tutti e per la ricerca della pace. Ai volontari spetta un compenso di € 14,46 netti giornalieri, per un totale € 433,80 netti mensili. Il pagamento avviene in modo forfettario per complessivi trenta giorni al mese per la durata prevista del progetto, a partire dalla data di inizio.
l’attività svolta però non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. L'anno di servizio è inoltre riconosciuto ai fini del trattamento previdenziale figurativo (riscattabile), è prevista l’assistenza sanitaria gratuita, il riconoscimento di un punteggio nei concorsi pubblici, di crediti formativi da parte delle università convenzionate e di competenze certificate se previsto dal progetto. Ulteriori vantaggi sono previsti dalle legislazioni regionali.
Tali compensi sono assoggetatti in modo diverso nel caso di Servizio Civile Nazionale o Regionale
Nel caso di servizio Civile NAZIONALE:
- Per i giovani volontari avviati prima del 18 aprile 2017 (entrata in vigore del d.lgs. 40/17 – istituzione del servizio civile universale), vista la normativa fiscale previgente nonché le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, rimane ferma l’equiparazione dei compensi a quelli percepiti dai soggetti che svolgono attività da lavoro parasubordinato (collaborazioni coordinate e continuative) e come tali andranno dichiarati, sia che il giovane debba presentare la propria dichiarazione dei redditi sia che tale compenso venga computato tra i redditi del soggetto che lo ha fiscalmente a carico. Per tali contribuenti la somma di cui al punto 2 del riquadro “Dati fiscali” della CU 2018 certifica l’importo erogato al volontario, prima dell’entrata in vigore della normativa sopra citata, quindi assoggettata ad Irpef. In apposito riquadro verrà inoltre indicato l’importo complessivo della quota esente da imposizione tributaria ai sensi dell’art. 16 del citato decreto legislativo.
- Le somme percepite da tali volontari dopo il 18 aprile 2017 sono da considerarsi redditi esenti. Per i giovani avviati al servizio dopo l’ entrata in vigore del Decreto Legislativo 40/2017– istituzione del Servizio civile universale – (18 aprile 2017), gli assegni di servizio civile sono equiparati a redditi esenti e quindi non imponibili ai fini IRPEF, ma vanno comunque certificati dalla PA che li eroga (cioè il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale) nell’apposito riquadro della Certificazione unica (CU) dedicato ai redditi esenti. Tale esenzione comporta che la somma medesima non può essere computata ai fini della soglia di € 2.840,51, limite di reddito per essere considerati come famigliari fiscalmente a carico.
- n.b.: Tutti gli assegni di servizio civile erogati dopo il 18 aprile 2017 (entrata in vigore del decreto legislativo 40/17 – istituzione del servizio civile universale) seguono il medesimo regime fiscale anche qualora i giovani abbiano iniziato il servizio civile prima di tale data.
Nel caso di servizio Civile REGIONALE:
Non c'è agevolazione fiscale per l'assegno del servizio civile regionale perché non è equiparabile a quello nazionale. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 82/2018, Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 82/2018.
Come stabilisce il decreto legge 40/2017, i compensi che ricevono gli operatori del servizio civile universale non sono sottoposti all’imposizione fiscale. Ma lo stesso non vale per chi fa questa esperienza a livello regionale. A fare la distinzione tra i due tipi di servizio civile è l’Agenzia delle Entrate con il documento "risposta< interpello n. 82 del 22 novembre 2018" che stabilisce che ai compensi per servizio civile regiolae non possono essere applicate le agevolazioni fiscali previste per il servizio civile nazionale perché non rientrano nel servizio civile universale ma in quello regionale, che può essere istituto dalla Regione e che ha finalità proprie.
Risulta, quindi, che i due tipi di servizio civile sono diversi.
Inoltre si stabilisce che gli importi percepiti con il contratto di Leva civica volontaria regionale sono produttivi di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che concorrono alla formazione del reddito complessivo di chi li ha percepiti.
Dal momento che il reddito supera il limite di 2840,51 euro previsto dall’art. 12, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi la ragazza non può essere considerata familiare fiscalmente a carico.
Servizio civile regionale: perché non c’è esenzione Irpef sul compenso
L’Agenzia dell’Entrate motiva la risposta al contribuente analizzando la natura diversa del servizio civile regionale e di quello universale e riportando anche il parere n. 102361 del 21/05/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - Servizio Affari giuridici e Contenzioso.
Secondo quanto stabilito dal decreto n. 40 del 2017, il servizio civile è gestito dalla presidenza del Consiglio dei Ministri.
E infatti l’articolo 16 stabilisce che il rapporto di servizio civile universale si instaura con la sottoscrizione del relativo contratto tra il giovane selezionato dall’ente accreditato e la presidenza del Consiglio dei Ministri e che:
“gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie.”
Nello stesso decreto si stabilisce che le Regioni hanno la possibilità di istituire, in autonomia, un servizio civile regionale con finalità proprie e non assimilabile al servizio civile universale.
Il caso in analisi rientra proprio in questa categoria perché il contratto è stato stipulato con l’Associazione dei comuni. E specifica che la leva civica volontaria regionale è stata istituita dall’ente territoriale con legge regionale e che il contributo erogato al volontario “non essendo identificabile né quale retribuzione da lavoro dipendente, né da prestazione professionale costituisce reddito assimilabile a quello da lavoro dipendente ex articolo 47 (ora 50) del DPR n. 917/1986.” - Assegni per lo svolgimento della leva civica volontaria regionale. Redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente - Articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 - Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212.
Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 82 del 2018
Nel caso del servizio civile puoi scaricare il CUD dal sito internet ufficiale http://www.serviziocivile.gov.it (servizi online - servizi volontari), accedendo con il tuo nome utente e la tua password che sono indicati nel contratto di servizio civile che hai sottoscritto con la Presidenza del Servizio Civile all'avvio del servizio. In questa sezione potrai, quindi, trovare e scaricare in pdf il tuo
per eventuali informazioni
Contatti Settore amministrazione del personale
redditiassimilati@regione.toscana.it
Francesca Mellini 055/4384502
Apostoliti Maria 055/4384424
Antonio Luciano Cataldo 055/4384466