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Crediti formativi normativa

 

L'articolo 12 del D.P.R. 323 del 23 Luglio 1998, prevede la formula dei crediti formativi per l'esame di stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (l'esame di maturità), mentre nel D.M. 34 del Febbraio 1999 descrive gli ambiti di acquisizione di tali crediti, con specifica citazione del volontariato.
L'attività di volontariato o formazione presso una associazione come la Misericordia offre quindi la possibilità, agli studenti in procinto di conseguire il diploma di maturità, di ottenere un credito in termini di "centesimi" che vengono sommati alla votazione finale dell'esame di stato, previo rilascio di un attestato di partecipazione alle attività associative o formative da parte dell'associazione stessa.
Nei paragrafi seguenti sono descritti il D.P.R 323 ed il D.M. 34.

pagina normativa ministeriale

Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323

Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
(in GU 9 settembre 1998, n. 210)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l’art. 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore ed in particolarer l’articolo 1;

VISTO l’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;

CONSIDERATI gli ordini del giorno presentati alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ed accolti dal Governo, rispettivamente, nelle sedute del 24 settembre 1997, del 25-26 giugno 1997 e del 2 dicembre 1997;

SENTITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi nelle sedute del 23 e del 25 giugno 1998;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 1 giugno 1998;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1 (Finalità dell'esame di Stato)

1(L. 425, art.1, comma 1) Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l’analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti d’arte, al termine dei corsi integrativi.

2. (Regolamento) Gli esami di Stato conclusivi dei corso di studio di istruzione secondaria superiore si sostengono in unica sessione annuale.

3. (Regolamento) L’analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato tendono ad accertare le conoscenze generali e specifiche, le competenze in quanto possesso di abilità, anche di carattere applicativo, e le capacità elaborative, logiche e critiche acquisite.

Art. 12 (Crediti formativi)

1. (Regolamento) Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d’esame. I consigli di classe e le commissioni d’esame potranno avvalersi, a questo fine, del supporto fornito dall’amministrazione scolastica e dall’ Osservatorio di cui all’articolo 14. Il Ministro della pubblica istruzione individua le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio decreto.

2. (Regolamento) Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo dell’adempimento contributivo.

3. (Regolamento) Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono convalidate dall’autorità diplomatica o consolare.

Leggi il testo integrale del D.P.R. 323 del 23/07/98

Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34

Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425 avente ad oggetto "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore";

Visto il Regolamento applicativo della citata legge, emanato con D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323;

Visto in particolare l'art. 12 del suddetto Regolamento, concernente i crediti formativi;

Considerato che i menzionati crediti, consistenti in qualificate esperienze, debitamente documentate, devono risultare coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l'esame;

Considerato che i consigli di classe e le commissioni d'esame possono avvalersi ai fini suddetti del supporto fornito dall'Amministrazione scolastica e dall'Osservatorio di cui all'art. 14 del citato Regolamento emanato con D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323;

Considerato che ai sensi dell'art. 12 del Regolamento il Ministro della Pubblica Istruzione procede con proprio decreto all'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

Valutata l'opportunità di recepire e applicare anche con riferimento alla materia dei crediti formativi l'indicazione di gradualità con la quale il legislatore ha inteso caratterizzare le innovazioni previste dalla citata legge 10 dicembre 1997, n. 425;

DECRETA

Art. 1

1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art. 12 del Regolamento citato in premessa, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.

2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico.

3. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o superiore.

Leggi il testo integrale del D.M. 34 del 10/02/99

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